La rideterminazione del valore deve essere motivata
La sentenza della Corte di Giustizia Europea resa nella causa C-291/15 avente ad oggetto la determinazione del valore in dogana ai punti 38 e 39, prendendo in considerazione il caso ove il valore di transazione dichiarato era eccezionalmente basso rispetto al valore statistico medio per importazioni di merci comparabili e, più in particolare che il prezzo dichiarato era inferiore al prezzo medio statistico di più del 50 %, ritiene che tale differenza di prezzo così come quella constatata è sufficiente a giustificare i dubbi dell’autorità doganale.
Dello stesso tenore l’ordinanza sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile n. 23245 del 27.09.2018.
Di questo principio l’Amministrazione doganale ne sta facendo uso e consumo a suo piacimento continuando ad accertare valori superiore del 50 % rispetto a quelli dichiarati, senza fornirne, però, una prova adeguata, assolutamente necessaria, stante la rigidità del citato principio.
Di solito i processi verbali di constatazione, ovvero gli avvisi di revisione d’accertamento, rispettando, o meno, i principi fissati dalla normativa comunitaria in materia ed i vari metodi di determinazione del valore in dogana, si limita a far riferimento, per accertare il maggior valore, al valore di merci comparabili, senza fornire alcuna prova in tal senso.
E’ pur vero che il sistema COGNOS, dal quale la dogana espunge i valori, è in uso solo alla Dogana, senza che nessun’altro possa avervi accesso, per ovvi motivi di riservatezza, ma la stessa amministrazione deve convincersi che gli atti impositivi con i quali richiede dazio, IVA e sanzioni altissime, non possono essere motivati con il semplice riferimento al valore di merce comparabili, importata pressappoco nello stesso momento di quella da valutare.
Pertanto, soprattutto qualora si tratti di revisione dell’accertamento ove la merce non è più presente, restano pochissimi motivi di difesa da parte del contribuente accertato, è opportuno che la Dogana completi la motivazione fornendo il tabulato di tutte le importazioni effettuate nel periodo di riferimento e l’indicazione di quelle prese a riferimento per determinare il valore medio, ovviamente in modo “anonimo”.
Non così in sede di primo accertamento dove il contribuente deve ricorrere all’istituto della controversia per chiedere, tra l’altro, la nomina dei periti ed il prelevamento di campioni
Gianni Gargano
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