La responsabilità del rappresentante diretto
la rappresentanza in dogana può essere :
- DIRETTA quando una persona agisce in nome e per conto di un’altra persona e quindi gli effetti del negozio si producono nella sfera del rappresentato.
- INDIRETTA quando una persona agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona. E’ necessario un ulteriore negozio per trasferire gli effetti del negozio sul rappresentato. Nel caso, di rappresentanza indiretta il rappresentante agisce in nome proprio e per conto di un’altra persona (l’importatore o l’esportatore). In tal caso il rappresentante doganale risponde dell’obbligazione doganale in solido con l’importatore.
L’operatore economico che svolge operazioni commerciali con l’estero per l’espletamento delle formalità doganali si può affidare a terzi i quali possono agire in rappresentanza “DIRETTA”, ovvero “INDIRETTA”.
Nel caso in cui il terzo operi in regime di rappresentanza diretta, egli agirà, come detto, in nome e per conto dell’operatore (l’importatore o l’esportatore). In tal caso il rappresentante doganale non è responsabile dell’obbligazione doganale. L’importatore, infatti, sarà il solo responsabile nei confronti della dogana del pagamento dei dazi di importazione.
Sino al 1° maggio 2016 il DPR 23.01.1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale – in seguito TULD), la rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, era riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell’albo professionale.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice doganale dell’Unione -Regolamento (UE) n. 952/2013 la possibilità di operare in regime di rappresentanza diretta viene estesa anche ad altri soggetti.
In particolare i soggetti che risultano idonei, senza dover adempiere ad ulteriori formalità, ad operare in regime di rappresentanza diretta sono (cfr. circolare 8/D del 19.04.2016, pagg. 7 e ss., allegato n. 16):
- gli spedizionieri doganali, iscritti al relativo albo professionale;
- i CAD;
- i soggetti economici la cui attività ha ad oggetto la fornitura di prestazioni di servizi di carattere doganale, già in possesso dello status di AEO (es. case di spedizioni, corrieri aerei, etc.).
L’operatore commerciale che, ad esempio voglia importare una partita di merce giunta dall’estero può rivolgersi ad uno spedizioniere doganale libero professionista iscritto all’apposito albo professionale, ovvero ad una casa di spedizione internazionale.
L’ipotesi che uno spedizioniere doganali operi in proprio come libero professionista è, di fatto, molto limitata. E’ più frequente, invece che lo spedizioniere doganale operi come dipendente di una casa di spedizioni internazionale, ovvero ne sia l’amministratore.
In entrambi i casi egli potrà agire in regime di rappresentanza diretta esonerando la casa di spedizione da ogni responsabilità derivante dall’operazione doganale. Lo spedizioniere doganale, per poter operare in regime di rappresentanza diretta, però, dovrà ricevere mandato o direttamente dall’importatore, ovvero quest’ultimo dovrà conferire l’incarico alla casa di spedizione internazionale con facoltà di conferire sub mandato allo spedizioniere doganale.
Quanto esposto trova conferma nella Guida al Mandato pubblicata dal Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (v. pagg. 6 e ss. allegato n. 17), nonché nella consuetudine operativa ove la Dogana riconosce, in ogni caso, i limiti di responsabilità del rappresentante diretto, anche qualora si sottoscrivano le dichiarazioni doganali da spedizionieri doganali iscritti all’apposito albo, quali dipendenti o amministratori della casa di spedizione.
L’affermazione potrà essere accertata da Codesti Onorevoli Giudici ricorrendo ai poteri Loro conferiti dall’articolo 7 del D.Lgs. 546/92.
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