“Dazi antidumping aliquota ridotta o nulla” di D’Acunto & Nottola

1422864f2cf93890df3d01ba26bd817cDAZIO ANTIDUMPING APPLICAZIONE DI UN’ALIQUOTA RIDOTTA O NULLA IN FUNZIONE DI UNA DICHIARAZIONE IN FATTURA

REGOLAMENTI ANTIDUMPING CHE PREVEDONO UNA UNDERTAKING INVOICE
( FATTURA DI IMPEGNO )
UNDERTAKING INVOICE ( Fattura di impegno)
Un “undertaking “ è un impegno da parte del produttore di alzare i suoi prezzi di vendita all’esportazione verso la UE, al fine di eliminare gli effetti del dumping.
In questo caso, l’applicazione di un dazio individuale ridotto deve incontrare le seguenti condizioni :
– Le merci debbono essere fabbricate, spedite e fatturate direttamente dalla Società produttrice, i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione con apposita Decisione pubblicata sulle Gazzetta Ufficiale della UE
– Le importazioni sono accompagnate da una fattura (undertaking invoice ) , che è una fattura commerciale recante almeno gli elementi e la dichiarazione prevista negli allegati del regolamento che istituisce i dazi antidumping
– Le merci dichiarate e presentate in dogana per l’immissione in libera pratica debbono corrispondere esattamente a quanto descritto nella “undertaking invoice”
– La fattura in questione deve essere presente all’atto dello sdoganamento non essendo ammesso un rilascio con effetto retroattivo

Si riportano , a titolo esemplificativo, stralci di un Regolamento e di una Decisione emanati sulla base dei principi sopra enunciati ( impegno del produttore)
REGOLAMENTO (CE) N. 661/2008 DEL CONSIGLIO dell’8 luglio 2008
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario
della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi
dell’articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo
3, del regolamento (CE) n. 384/96
OMISSIS——
Articolo 3
1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno proposto impegni accettati dalla Commissione e sono elencate nella decisione 2008/577/CE, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 2, purché::
— siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende al primo cliente indipendente nella Comunità, nonché
— siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento, nonché
— le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno.
2. All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:
— ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo, oppure
— se la Commissione ritira l’accettazione dell’impegno, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e che dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.

§ 2.2.429 – Decisione 5 dicembre 2005, n. 37/2006. Decisione n. 2006/37/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni […]
Omissis —-
C. ACCETTAZIONE DELL’IMPEGNO
(8) I particolari degli aspetti procedurali e delle conclusioni riguardanti l’inchiesta di riesame sono illustrati nel regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2002, che istituisce un dazio compensativo definitivo, e del regolamento (CE) n. 1339/2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra gli altri, dell’India.
(9) Dalle indagini svolte, si conclude che è possibile accettare l’impegno riveduto offerto dalla società, in quanto elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.
(10) In questa offerta riveduta, la società ha convenuto di indicizzare il prezzo minimo offerto inizialmente, al fine di tener conto della natura ciclica del prezzo di uno dei principali ingredienti impiegati nella produzione dell’acido sulfanilico.
(11) La società si è impegnata inoltre a fornire alla Commissione informazioni periodiche e dettagliate in merito alle sue esportazioni nella Comunità, che consentiranno un efficace controllo del rispetto degli impegni da parte della Commissione. Inoltre, vista la struttura delle vendite di questa società, la Commissione giudica limitato il rischio di elusione dell’impegno.
(12) Alla luce di tali considerazioni, l’impegno è ritenuto accettabile.
(13) Per consentire alla Commissione di controllare in modo efficace il rispetto da parte della società dell’impegno assunto, quando la richiesta d’immissione in libera pratica in conformità dell’impegno è presentata alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 123/2006. Queste informazioni sono necessarie anche per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizione e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo, o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, verrà riscossa l’adeguata aliquota del dazio antidumping e compensativo.
(14) Per garantire inoltre l’effettivo rispetto dell’impegno, con il suddetto regolamento del Consiglio gli importatori sono stati informati del fatto che un’eventuale violazione dell’impegno assunto può comportare l’applicazione retroattiva del dazio antidumping e compensativo per le pertinenti transazioni.
(15) In caso di violazione o di revoca dell’impegno, o in caso di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, si applica automaticamente il dazio antidumping e compensativo imposto a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base,
DECIDE:
Art. 1.
È accettato l’impegno offerto dal produttore-esportatore in appresso indicato con riguardo ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India.

REGOLAMENTI ANTIDUMPING CHE PREVEDONO UNA FATTURA RICADENTE NELLA CLAUSOLA DI MONITORAGGIO
CLAUSOLA DI MONITORAGGIO SPECIALE
In questo contesto, la necessaria dichiarazione sulla fattura serve solo per consentire alla Commissione (DG Trade) il monitoraggio delle importazioni, dichiarate con l’apposito codice addizionale TARIC, attraverso i dati ricevuti dagli Stati membri per il tramite della specifica applicazione informatica antidumping, attiva sui sistemi nazionali di sdoganamento degli Stati membri.
Scopo di tale dichiarazione è la tracciabilità delle transazioni commerciali del produttore all’importatore finale.
Pertanto tale dichiarazione, che contempla, tra i suoi requisiti, per i prodotti oggetto della fattura , le indicazioni richiamate nel fac simile riportato in allegato al relativo Regolamento istitutivo del dazio antidumping ( nome del fabbricante, codice addizionale TARIC, ecc) può essere rilasciata, senza pregiudizio dell’aliquota daziaria ridotta, anche dall’ultimo soggetto fatturante ( allo stato estero) anche se diverso dal produttore.
Si riporta, a titolo esemplificativo, stralcio di un regolamento che prevede la presentazione di una fattura ricadente genericamente nella clausola di “Monitoraggio Speciale”

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1331/2011 DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2011
che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio
provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in
acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili) attualmente classificati ai codici 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 e 7304 90 00 91) originari della Repubblica popolare cinese (RPC).
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:
omissis ——
3. L’applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme al modello riportato nell’allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
Allegato II
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3. Essa va redatta secondo il seguente modello:
1) nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;
2) la seguente dichiarazione:
«Il sottoscritto certifica che il quantitativo di tubi d’acciaio inossidabile senza saldature venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.
Data e firma».

Riepilogando, quindi, nel caso di “monitoraggio speciale” :
a) Non è prevista la diretta spedizione e fatturazione verso la UE da parte del produttore esportatore che peraltro non ha sottoscritto alcun impegno con la Commissione sul prezzo di vendita all’esportazione dei suoi prodotti verso la UE
b) Non è necessaria la ripetizione della data in calce alla dichiarazione purchè si possa essere certi della coincidente identità del soggetto fatturante e di quello sottoscrivente la dichiarazione specifica
c) A differenza della undertaking invoice, la fattura con dichiarazione relativa al monitoraggio speciale può anche essere rilasciata a posteriori previa costituzione di apposita garanzia e fatti salvi gli ulteriori accertamenti da parte della Dogana.
PROVA DELL’ORIGINE IN CASO DI ESPORTATORE E PRODUTTORE NON COINCIDENTI
Non essendo, quindi, previsto che la merce oggetto delle sopra riportate misure di dumping , per poter usufruire di uno specifico codice addizionale e della relativa aliquota daziaria, sia prodotta e contemporaneamente esportata nell’UE dal soggetto giuridico corrispondente al codice addizionale, può verificarsi che la merce in questione sia semplicemente prodotta dal soggetto giuridico corrispondente al codice addizionale ma esportata da qualsiasi altro soggetto intervenuto nelle fasi di intermediazione commerciale.
In questo caso, la fattura che viene presentata all’importazione non è rilasciata dal fabbricante ma da un diverso soggetto che ha acquisito la disponibilità della merce. I regolamenti dispongono generalmente che “l’applicazione delle aliquote del dazio antidumping (o compensativo) individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell’ allegato” ; l’allegato a sua volta prevede “una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale”.
Dunque, in base alle norme comunitarie, la dichiarazione apposta sulla fattura deve essere sottoscritta dal responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, che può essere diverso da quello che ha prodotto la merce ed al quale è associato il relativo codice addizionale. In tal caso il suddetto responsabile emette dichiarazione per attestare le generalità della ditta produttrice cui è associato il relativo CADD.
Nei casi della specie, in sede di controllo doganale o all’atto della definizione dell’accertamento, possono presentarsi due distinte situazioni :
– accettazione, da parte della Dogana, della dichiarazione su fattura senza ulteriori prove se non in caso di fondato dubbio, ovvero
– richiesta di presentazione di ulteriore documentazione atta ad individuare l’identità dell’effettivo produttore delle merci in questione.
Al riguardo, con nota prot. n. 1292 del l’8 marzo 2005, l’allora Area Centrale Gestione Tributi dell’Agenzia aveva informato che “per i competenti Servizi della Commissione Europea, nella pratica generale seguita dalle istituzioni comunitarie, il criterio determinante per l’applicazione del dazio antidumping/compensativo individuale consiste nella prova che i prodotti presentati all’importazione siano stati fabbricati dal produttore esportatore avente diritto a tale dazio. Questo criterio sussiste anche nei casi in cui il produttore esportatore non provveda egli stesso all’esportazione ma faccia ricorso ad un intermediario commerciale”.

Dunque, l’eventuale CADD ad aliquota differenziata viene riconosciuto alla condizione che venga fornita la prova che la merce in importazione è stata fabbricata da uno dei produttori espressamente indicati nel regolamento stesso, indipendentemente dall’esistenza di dubbi sulla correttezza di quanto attestato dall’intermediario esportatore.
In sede di controllo a qualsiasi titolo, l’Autorità doganale potrebbe richiedere ulteriore documentazione ai sensi dell’ art. 15 CDU cui Reg. UE n. 952/2013, sia in caso di fondato dubbio, sia a titolo di sondaggio.
La mancata presentazione della documentazione probatoria comporta l’applicazione dell’aliquota CADD relativa al produttore/esportatore accertato dall’Ufficio o di quella “Altre Società” ( cioè quelle non espressamente identificate).
Circa l’idoneità della documentazione, si ritiene possa ritenersi valida la presentazione di:
• certificato di origine,
• fattura di cessione del produttore
• packing list purché espressamente rilasciato dal produttore a favore dell’intermediario commerciale
• dichiarazione del produttore, su carta intestata e firma manoscritta, che attesti di aver prodotto la merce di cui trattasi, con specifico riferimento alla fattura emessa nei confronti dell’intermediario commerciale.
Naturalmente l’Autorità doganale può richiedere la presentazione di prove (es. certificato di origine) anche nel caso in cui la fattura è emessa dallo stesso produttore, se sussistono dubbi sulla veridicità dell’attestazione ovvero in ottemperanza a prescrizioni dei parametri di rischio.

CONCLUSIONI
Da quanto sopra riportato, risulta evidente che la diversa valenza della dichiarazione in fattura deve essere valutata con riferimento alle disposizioni contenute nei singoli, specifici regolamenti che istituiscono il dazio antidumping su una determinata categoria di prodotti e nelle Decisioni ad esso correlate relative alla accettazione di eventuali impegni dei singoli produttori e della conseguente aliquota specifica del dazio o della sua esenzione.
Ove quindi la misura ridotta prevista per alcuni produttori non sia conseguente ad un impegno assunto dai produttori stessi nei confronti della UE ed accettati con Decisione della Commissione ma sia stata assunta per effetto di un minore livello di pregiudizio accertato nei confronti degli stessi rispetto a quello nazionale nel corso della procedura che ha determinato l’istituzione del dazio, saranno applicabili le disposizioni relative al “monitoraggio speciale” sopra descritte.
CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE n. 1331/2011 del 14.12.2011
In particolare, in relazione a quanto disposto con il Regolamento UE 1331/2011 del 14.12.2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica Popolare Cinese, si osserva che i dazi antidumping ridotti riconosciuti ad alcuni produttori indicati nel Regolamento medesimo non sono conseguenti ad impegni assunti con la UE dai produttori stessi ma derivano, come si rileva dal Regolamento stesso, da un accertato minore livello di pregiudizio rispetto al livello nazionale.
Di conseguenza le dichiarazioni in fattura rese in relazione a tali produttori seguono le disposizioni relative alla procedura di monitoraggio speciale sopra dettagliatamente indicate.

Il contenuto della presente ha scopo meramente illustrativo, restando esclusa la responsabilità dei sottoscritti per ogni conseguenza derivante da una diversa interpretazione della questione da parte della Amministrazione Finanziaria.
Gennaro D’Acunto Luigi Nottola

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