L’autofattura per l’estrazione dal deposito Iva
Sui problemi più importanti del lavoro che si svolge in dogana di solito si tende a glissare per evitare interpretazioni che possano rivelarsi imprecise, sebbene non comportino, di fatto, alcuna conseguenza per i soggetti che le hanno suggerite.
E’ di tutta evidenza, infatti, che l’Amministrazione ha gli uomini e le capacità per rimediarvi senza alcun danno.
Ora vorrei capire perché si insiste in assoluto silenzio sul voler ritenere necessario emettere in modalità “elettronica” le autofatture utili per l’estrazione della merce dai depositi IVA.
Quelle autofatture sono emesse dallo stesso soggetto che le compila, nel senso che non vengono trasmesse, come di solito accade, dal soggetto A (venditore o prestatore di servizi) al soggetto B (acquirente o committente). Esse non sono altro che uno strumento inventato dal comma 6 dell’articolo 50 bis per consentire all’importatore (immittente in libera pratica) o al soggetto proprietario delle merci per averle acquistate giacenti in Deposito IVA, di corrispondere con il metodo neutrale del reverse charge l’IVA non riscossa all’importazione.
Ancora lo svincolo delle merci e della garanzia a suo tempo prestata viene consentito solo dopo che il depositario abbia consegnato alla Dogana l’autofattura con l’IVA regolarmente esposta, i registri IVA sui quali essa è stata registrata e quant’altro indicato nelle circolari emesse dalla stessa Dogana.
Quindi non si tratta di autofatture in senso tecnico.
Quelle in senso tecnico sono le seguenti e di esse l’Amministrazione ne ha tenuto conto disciplinandole, però, in maniera più o meno stringente a seconda dei casi e delle effettive necessità di tutela degli interessi erariali:
– Autofattura per omaggi
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, invece, le autofatture per omaggi devono essere emesse come fatture elettroniche e inviate al sistema d’interscambio.
Questo è ovvio, perché vi è la sposa che riceve l’omaggio e l’invitato che glielo fa.
– Autofatture per autoconsumo
Allo stesso modo anche le autofatture, relative ad autoconsumo ovvero per beni o servizi destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa e (limitatamente ai beni) all’esercizio di arte e professioni, debbono essere sempre inviate al sistema d’interscambio quali fatture elettroniche.
Anche in questo caso è ovvio, perché c’è un’impresa che distoglie dal suo patrimonio un bene per cederlo all’imprenditore. Anche in questo caso è evidente la presenza di un cedente e un cessionario.
In conclusione in mancanza del requisito che consenta di considerare l’autofattura emessa per l’estrazione della merce dal Deposito IVA come la risultante di una effettiva transazione, non si comprende, perchè debba essere emessa in modalità elettronica ove la merce non può essere svincolata fintanto che non sia disponibile la ricevuta di avvenuta accettazione dell’auofattura da parte dello SDI. Attesa che può richiedere fino a cinque giorni.
gianni gargano
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