la fatturazione elettronica
GLOSSARIO
SDI: Sistema di Interscambio
Intermediari: Soggetti privati accreditati al colloquio con lo S.d.I. per conto dei soggetti che devono trasmettere o ricevere fatture
Codice destinatario: codice numerico di 7 cifre assegnato dal SdI per identificare un canale telematico utilizzato da un intermediario
B2B: operazioni Business to Business
B2C: operazioni cioè Business to Consumer
Provvedimento: Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 contenente le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche
XML: eXtensible Markup Language – formato per la predisposizione della fattura elettronica;
FTP: “File Transfer Protocol” – protocollo per la trasmissione di dati tra computer che consente lo scambio “massivo” di documenti ottimizzando i volumi e riducendo al minimo le connessioni tra sistemi remoti
Web Service: sistema per fare conversare due computer tra loro tramite il Web
SPID: Sistema Pubblico dell’Identità Digitale – credenziali che consentono di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica Identità Digitale (username e password)
Hash: codice – attribuito dal SdI – che consente di garantire l’integrità del file della fattura elettronica
QRCode: codice bidimensionale contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l’indirizzo telematico comunicato preventivamente al SdI
Premessa
Cos’è la fatturazione elettronica?
Si tratta di colloquiare con un cervellone (Sistema di Interscambio da ora in poi SdI) che riceve e trasmette le fatture dai soggetti interessati.
Chi può colloquiare con il cervellone?
- Direttamente i soggetti interessati;
- Soggetti privati (intermediari) accreditati al colloquio con lo S.d.I. per conto dei soggetti che devono trasmettere o ricevere fatture.
LA FATTURA ELETTRONICA
Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno essere solo fatture elettroniche.
L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).
Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
La fattura elettronica è un documento informatico trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio, di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente. Al SdI si può inviare una fattura singola, ovvero ad un lotto di fatture.
In particolare La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language) conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento.
La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633 ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall’articolo 21bis del medesimo decreto, nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui allegato A del provvedimento.
A integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori.
Per supportare gli operatori, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi servizi gratuiti per predisporre agevolmente le fatture elettroniche, per trasmetterle e riceverle, per conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile, nonché per consultare e acquisire la copia originale delle fatture elettroniche correttamente emesse e ricevute.
1.1 Il file della “fattura elettronica” può essere predisposto con gli strumenti messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate ovvero con software privati
Per la predisposizione del file della fattura l’Agenzia delle entrate rende gratuitamente disponibili: una procedura web, un’applicazione utilizzabile da dispositivi mobile (da ora in poi app) e un software da installare su PC. Per la predisposizione del file della fattura da trasmettere al SdI con software privati sono utilizzate le specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento.
Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, invece, restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
1.2 Cos’è la fattura elettronica e che differenze ci sono con la fattura di carta
La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:
1) va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone
2) deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).
Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:
– verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura
– controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.
In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.
In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.
Restano valide le regole che consentono di predisporre la c.d. “fattura (elettronica) differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 4 lett. a), del Dpr n. 633/72.
Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta.
Se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML ovvero con modalità diverse dal Sistema di Interscambio, così come previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018, tale fattura si considera non emessa, con conseguenti sanzioni (di cui all’art. 6 del Dlgs n. 471/1997) a carico del fornitore e con la impossibilità di detrazione dell’Iva a carico del cliente.
1.3 Chi è esonerato dall’emissione della fattura elettronica
Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli ” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
1.4 Quali sono i vantaggi della fattura elettronica
La conservazione delle fatture può essere eseguita gratuitamente aderendo all’apposito servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, potendo acquisire la fattura sotto forma di file XML (eXtensible Markup Language), è possibile ridurre gli errori che si possono generare dalla compilazione manuale delle fatture.
- la trasmissione della fattura elettronica al SdI e controlli sul file
2.1 La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (cedente/prestatore). La fattura elettronica può essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario di cui al successivo punto 6.1. Per la trasmissione devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla identificazione del soggetto trasmittente. Tali requisiti sono rispettati utilizzando una delle modalità di colloquio con il SdI di cui al successivo punto 2.2.
2.2 La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con le seguenti modalità, dettagliate nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento:
2.2.1 trasmissione diretta
- a) posta elettronica certificata, di seguito “PEC”;
- b) servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, quali la procedura web e l’
2.2.2. trasmissione tramite intermediario professionista
- c) che su delega del cliente colloqui con l’Agenzia dell’Entrate,
2.2.3 trasmissione tramite intermediario “provider”
- d) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
- e) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
Le modalità di cui alle lettere d) e e) necessitano di un preventivo processo di “accreditamento” al SdI, descritto nell’allegato A del provvedimento, per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura informatica del soggetto intermediario trasmittente e il SdI: al termine di tale procedura il SdI, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre (da ora in poi, “codice destinatario”).
2.3 Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal SdI è fornito riscontro con le modalità descritte nell’allegato A del provvedimento.
2.4 Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.
2.5 I controlli di cui al punto 2.4 effettuati dal SdI sono dettagliati nell’allegato A del provvedimento.
2.6 Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4.
Anche in questo caso la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.
- PREDISPOSIZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA MEDIANTE LA PROCEDURA
WEB DELL’AGENZIA
Questa procedura si può utilizzare solo se si è connessi ad internet e accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” è necessario avere le credenziali SPID (“Sistema Pubblico dell’Identità Digitale”) oppure Fisconline/Entratel o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Le credenziali Fisconline/Entratel possono essere richieste online sul sito internet o recandosi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La prima volta che si utilizza la procedura occorre verificare i dati del fornitore (cedente/prestatore) che la procedura riporta in automatico recuperandoli dall’Anagrafe Tributaria: il campo della Partita Iva non è modificabile, gli altri dati possono essere variati.
Una volta salvati i dati riportati nella schermata, la stessa non verrà più riproposta per la compilazione delle successive fatture.
Successivamente bisognerà:
– inserire i dati del cliente (cessionario/committente), ricordandosi di compilare sempre il campo “Codice Destinatario”: quest’ultimo campo potrà essere compilato con il codice di 7 cifre alfanumerico che avrà comunicato il cliente e rappresenta l’indirizzo telematico dove recapitare le fatture.
Se il cliente dovesse comunicare un indirizzo PEC (quale indirizzo telematico dove intende ricevere la fattura), il campo “Codice Destinatario” dovrà essere compilato con il valore “0000000” e, nel campo “PEC destinatario”, andrà riportato l’indirizzo PEC comunicato dal cliente.
Se il cliente non comunica alcun indirizzo telematico (ovvero è un consumatore finale oppure un operatore in regime di vantaggio o forfettario), sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000”.
Se il fornitore inserisce solo il valore “0000000” nel campo “Codice Destinatario”, il SdI non riuscirà a consegnare la fattura elettronica al cliente, ma la metterà a disposizione di quest’ultimo in un’apposita area di consultazione riservata del sito dell’Agenzia (si veda capitolo 3). Quindi, sarà importante che il fornitore consegni al cliente una copia, anche su carta, ricordandogli che la fattura originale è quella elettronica e che potrà consultarla e scaricarla dalla sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
E’ importante far rilevare che il fornitore inserirà solo il valore 0000000 se il cliente è un privato o un qualunque altro soggetto che non gli ha fornito né una pec né un codice identificativo fornitogli da un intermediario. Questi ultimi se vogliono ritirare la fattura sulla loro area riservata dovranno necessariamente e preventivamente accreditarsi presso l’Agenzia delle Entrate.
– Inserire i dati relativi alla natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, nonché i valori dell’imponibile, dell’aliquota Iva e dell’imposta (ovvero, nel caso di operazioni esenti, non imponibili ecc., l’apposito codice che identifica la “natura” dell’operazione ai fini IVA):
N1 escluse ex art.15
N2 non soggette
N3 non imponibili
N4 esenti
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)
La procedura web dell’Agenzia, tuttavia, consente anche di inserire ulteriori dati a seconda dell’esigenza dell’operatore che deve emettere la fattura (ad esempio, inserimento del campo relativo alla ritenuta d’imposta ovvero della cassa previdenziale in caso di fatture emesse da un professionista, l’inserimento di sconti o maggiorazioni, eccetera).
Una volta conclusa la predisposizione della fattura, la procedura permette di ricontrollare tutte le informazioni inserite e salvare il file della fattura nel formato obbligatorio XML: tale file potrà essere anche visualizzato e salvato in formato PDF, ma occorre ricordarsi che il file da inviare al SdI è quello XML.
- COME SI INVIA UNA FATTURA ELETTRONICA AL CLIENTE
Le fatture elettroniche, come detto, vanno sempre inviate ai propri clienti attraverso il SdI, altrimenti sono considerate non emesse.
Poiché il SdI opera come un “postino”, è necessario che – nel compilare i dati del cliente – si inserisca in fattura l’indirizzo telematico comunicato dal cliente (che può essere un “Codice Destinatario” alfanumerico di 7 cifre oppure un indirizzo PEC), altrimenti il “postino” non saprebbe dove recapitare la fattura.
Per trasmettere al SdI il file XML della fattura elettronica ci sono diverse modalità:
- a) si può utilizzare un servizio online presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che consente l’upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC;
- b) si può utilizzare la procedura web ovvero l’App Fatturae messe a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
- c) si può utilizzare una PEC (Posta Elettronica Certificata), inviando il file della fattura come allegato del messaggio di PEC all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it;
- d) si può utilizzare un canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con il SdI (intermediario).
L’operatore IVA può trasmettere direttamente la fattura elettronica oppure può farla trasmettere, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un intermediario (o un provider) che offre servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.
Esempio: se l’operatore ha predisposto il file XML della fattura e vuole inviarlo autonomamente, potrà accedere con le sue credenziali al portale “Fatture e Corrispettivi” e usare il servizio di trasmissione oppure, se dispone di una PEC, potrà allegare al messaggio PEC il file della fattura.
- COSA FA IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO QUANDO RICEVE UNA FATTURA
Una volta che il file della fattura elettronica è stato trasmesso al SdI, quest’ultimo esegue alcuni controlli e, se tali controlli sono superati, trasmette il file all’indirizzo telematico presente nella fattura.
I tempi in cui il SdI effettua le operazioni di controllo e consegna della fattura possono variare da pochi minuti ad un massimo di 5 giorni nel caso in cui è molto elevato il numero di fatture che stanno pervenendo al SdI in quel momento.
5.1 QUALI CONTROLLI ESEGUE IL SDI SULLA FATTURA ELETTRONICA
Il Sdi:
– verifica che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge (art. 21 ovvero 21-bis del Dpr n. 633/1972), cioè – in generale – gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l’imponibile, l’aliquota e l’Iva
– verifica che i valori della partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e della partita Iva oppure del Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esistenti, cioè presenti in Anagrafe Tributaria
– verifica che sia inserito in fattura l’indirizzo telematico dove recapitare il file, cioè che sia almeno compilato il campo «Codice Destinatario»
– verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’Iva (ad esempio, se l’imponibile è 100 euro, l’aliquota è 22%, l’Iva sia di 22 euro).
Per tutte le fatture elettroniche inviate a privati (altri operatori Iva o consumatori finali), il SdI accetta anche file non firmati digitalmente.
Nel caso in cui, però, il file della fattura elettronica sia firmato digitalmente, il SdI esegue controlli sulla validità del certificato di firma.
Il SdI controlla inoltre che il file della stessa fattura elettronica non sia stato già inviato (duplicato).
5.2 FATTURA ELETTRONICA NON CORRETTA: LA RICEVUTA DI SCARTO
Se uno o più dei controlli sopra descritti non va a buon fine, il SdI “scarta” la fattura elettronica e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto all’interno della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto (per spiegazioni più dettagliate di tali motivi si rimanda alle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018).
La ricevuta di scarto viene trasmessa dal SdI alla medesima PEC o al medesimo canale telematico (FTP o Web Service) da cui ha ricevuto la fattura elettronica.
Inoltre, la ricevuta di scarto viene sempre messa a disposizione nell’area autenticata “Consultazione – Monitoraggio dei file trasmessi” del portale “Fatture e Corrispettivi”, sia quando viene inviata con il servizio online del medesimo portale, sia quando viene inviata con la procedura web o l’App Fatturae gratuite sia quando la fattura viene inviata con PEC o canale telematico.
Se la fattura elettronica è stata scartata dal SdI occorrerà correggere l’errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente al SdI il file della fattura corretta: al riguardo si consiglia di ricompilare la fattura con la stessa data e numerazione di quella scartata (per maggiori informazioni su questa tematica si rimanda alla circolare 13/E del 2 luglio 2018).
5.3 FATTURA ELETTRONICA CORRETTA: LA RICEVUTA DI CONSEGNA O LA RICEVUTA DI IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNA
Se i controlli sopra descritti vanno a buon fine, il SdI recapita la fattura elettronica all’indirizzo telematico che legge nel file della fattura (campi “Codice Destinatario” e “PEC Destinatario”) e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di consegna all’interno della quale sono indicate la data e l’ora esatta in cui è avvenuta la consegna.
Nella ricevuta, inoltre, è riportato il nome che è stato assegnato al file dal soggetto che ha predisposto la fattura, un numero – attribuito dal SdI – che identifica univocamente il file della fattura e un ulteriore codice – definito hash – che consente di garantire l’integrità del file stesso.
Inoltre, un duplicato della fattura elettronica è sempre messo a disposizione sia del cliente che del fornitore nelle loro rispettive aree riservate di “Consultazione – Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il duplicato della fattura elettronica ha lo stesso valore giuridico del file originale della fattura.
Nel caso in cui la casella PEC ovvero il canale telematico FTP o Web Service, dove il SdI prova a recapitare il file della fattura, non fossero attivi (ad esempio se la casella PEC è piena ovvero il server del canale telematico è momentaneamente spento), il SdI – leggendo il numero di partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) all’interno della fattura – mette comunque a disposizione il duplicato della fattura nell’area riservata di “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In tale situazione, il SdI invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di impossibilità di consegna all’interno della quale è indicata la data di messa a disposizione del file al cliente.
In questo caso la fattura si considera emessa per il fornitore ma non ancora definitivamente ricevuta (ai fini fiscali) dal cliente. Per tale motivo, è importante che il fornitore (cedente/prestatore) avvisi il cliente – per vie diverse dal SdI (ad esempio tramite email, telefono o altro contatto) – che la fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata, in modo tale che quest’ultimo possa consultarla e scaricarla dalla predetta area: la data di decorrenza della detraibilità dell’Iva, per il cliente, scatterà dal momento di visualizzazione/scarico della fattura. (fatta eccezione per i “privati” e per i minimi/forfettari/agricoltori ove la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione)
Nell’area riservata di “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi” sia il fornitore che il cliente potranno agevolmente individuare le fatture elettroniche consegnate (per le quali è stata emessa una ricevuta di consegna) da quelle che, per problemi del canale di ricezione del cliente, non sono state consegnate ma solo messe a disposizione sul portale (per le quali è stata emessa una ricevuta di impossibilità di consegna):
– le fatture consegnate sono marcate da un simbolo verde di spunta
– le fatture non consegnate e da prendere in visione sono marcate da un simbolo rosso di allerta
5.4 COME SI RICEVE UNA FATTURA ELETTRONICA DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
Una volta ricevuta la fattura dal fornitore (o dal suo intermediario) e in caso di esito positivo dei controlli previsti, il SdI consegna la fattura elettronica all’indirizzo telematico presente nella fattura stessa. Pertanto, la fattura elettronica verrà recapitata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero al canale telematico (FTP o Web Service) che il cliente avrà comunicato al suo fornitore e che quest’ultimo (o il suo intermediario) avrà correttamente riportato nella fattura.
ATTENZIONE
L’operatore Iva può decidere di ricevere la fattura ad un indirizzo PEC direttamente a lui intestato o su un canale telematico (FTP o Web Service) direttamente da lui gestito oppure può farla ricevere, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un intermediario o un provider che offre servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.
In definitiva, il “postino” (SdI) consegna le fatture elettroniche all’indirizzo PEC o sul canale telematico (FTP o Web Service) che legge dalla fattura, indipendentemente se questi sono direttamente riconducibili al cliente o meno.
Per essere quindi sicuri di ricevere correttamente una fattura, è indispensabile comunicare in modo chiaro e tempestivo al fornitore non solo la propria partita Iva e i propri dati anagrafici, come accadeva con le fatture tradizionali, ma anche l’indirizzo telematico (PEC ovvero Codice Destinatario di 7 cifre) che il fornitore dovrà riportare nella fattura affinché il SdI sia in grado di consegnare la fattura stessa.
Per rendere più sicuro questo delicato passaggio oltre che più rapido, agevolando il fornitore nella fase di acquisizione dei dati del cliente, tutti gli operatori titolari di partita Iva possono:
1) registrare preventivamente presso il SdI l’indirizzo telematico dove desiderano ricevere tutte le loro fatture
2) generare e portare con se un codice bidimensionale (QRCode) contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l’indirizzo telematico comunicato preventivamente al SdI.
Queste due azioni possono essere effettuate dall’operatore Iva (o da un suo intermediario appositamente delegato) solo nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” utilizzando i due appositi servizi online denominati “Registrazione della modalità di ricezione delle fatture elettroniche” e “Generazione QRCode”.
Attraverso il servizio di registrazione si può abbinare al proprio numero di partita Iva un indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario di 7 cifre identificativo di un canale FTP o Web Service) dove ricevere sempre tutte le fatture elettroniche, indipendentemente dall’indirizzo telematico che il fornitore avrà inserito nella fattura.
Pertanto, se si è utilizzato questo servizio, il SdI ignorerà l’indirizzo riportato in fattura e consegnerà la stessa all’indirizzo abbinato alla partita Iva.
Generando il QRCode, poi, si avrà a disposizione, di fatto, una sorta di “biglietto da visita” che potrà essere portato con sé o sullo smartphone sotto forma di immagine oppure su carta: mostrandolo al fornitore (come oggi si fa con la tessera sanitaria quando si effettua una spesa medica), quest’ultimo potrà leggere e acquisire il numero di partita Iva del cliente, i suoi dati anagrafici e il suo indirizzo telematico
Qualora il fornitore utilizzi una delle procedure gratuite dell’Agenzia delle Entrate per predisporre la fattura o altra procedura di mercato in grado di leggere il QRCode, i dati in esso contenuti saranno automaticamente e senza errore precompilati in fattura.
ATTENZIONE
Si ribadisce che nel caso in cui il cliente non registri al SdI l’indirizzo telematico ovvero non comunichi alcun indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario di 7 cifre identificativo di un canale FTP o Web Service) al fornitore, e quest’ultimo inserisca il valore “0000000” nel campo Codice Destinatario della fattura, l’unico modo di recuperare la fattura elettronica per il cliente sarà quello di accedere nella sua area riservata di “Consultazione – Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi” previo accreditamento se non già presente.
5.4 COME SI CONSERVANO LE FATTURE ELETTRONICHE
Per legge (art. 39 del Dpr n. 633/1972) sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente.
La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale). Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).
Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati facilmente individuabili in internet; tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Tale servizio è, come gli altri descritti in questa guida, accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:.Le fatture saranno conservate per quindici anni.
5.5 IL PORTALE “FATTURE E CORRISPETTIVI”
Per l’accesso ai servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica, è stato predisposto un apposito “portale web” – accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate – denominato “Fatture e Corrispettivi”.
Il portale “Fatture e Corrispettivi”, oltre ai servizi gratuiti per supportare gli operatori Iva nel processo di fatturazione elettronica, contiene anche servizi gratuiti per gestire:
˗ il processo di trasmissione dei dati dei corrispettivi;
˗ il processo di trasmissione delle comunicazioni periodiche di liquidazione Iva;
˗ il processo di comunicazione del c.d. spesometro (abrogato per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2019).
5.6 NOTE DI VARIAZIONE E AUTOFATTURE PER REGOLARIZZAZIONE
5.6.1 Le regole tecniche stabilite nei punti precedenti sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (così dette note di credito o di debito)
5.6.2 Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono gestite dal SdI.
5.6.3 Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una “ricevuta di scarto”, di cui al punto 2.4, dal SdI, viene effettuata – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.
5.6.4 Per la regolarizzazione dell’operazione secondo le lettere a) e b) di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il cessionario/committente trasmette l’autofattura al SdI compilando, nel file fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” con un codice convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento, e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’articolo 6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente
5.7 OPERAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE
Nel caso di operazioni soggette a reverse charge il cessionario/committente deve, al fine di assolvere l’eventuale imposta gravante sull’operazione, integrare la fattura ricevuta, ovvero emettere un’autofattura.
Per le fatture soggette a reverse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari ed extracomunitari ricevuti da soggetto non residente), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare la comunicazione dell’esterometro, di cui all’articolo 1 comma 3 bis del decreto legislativo 127/2015, di cui si dirà appresso.
Al contrario, per le operazioni in reverse charge interno (si immagini il caso della fattura emessa dalla ditta di pulizie residente per i servizi resi su un immobile di un’altra società residente), il prestatore emetterà una fattura elettronica che sarà recapitata al cliente tramite lo SdI nella quale sarà indicato il codice “N6” che sta ad indicare che si tratta di un’operazione soggetta ad inversione contabile.
Il destinatario dovrà, come detto, dovrà integrare la fattura ricevuta, ovvero emettere autofattura, per indicare l’imposta eventualmente dovuta, senza che ciò comporti l’obbligo di trasmissione elettronica della fattura integrata, ovvero dell’autofattura.
In ogni caso il destinatario ha la facoltà di inviarla ugualmente allo Sdi, al solo fine, qualora abbia sottoscritto con l’Agenzia il servizio di conservazione elettronica, della sua conservazione.
5.8 AUTOFATTURE PER OMAGGI
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, invece, le autofatture per omaggi devono essere emesse come fatture elettroniche e inviate al sistema d’interscambio.
Allo stesso modo anche le autofatture, relative ad autoconsumo ovvero per beni o servizi destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa e (limitatamente ai beni) all’esercizio di arte e professioni, debbano essere sempre inviate al sistema d’interscambio quali fatture elettroniche. Naturalmente, in tali casi la fattura viene inviata allo Sdi dall’emittente e viene ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente.
5.9 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE – “ESTEROMETRO”
Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni secondo le modalità stabilite nel provvedimento Prot. n. 89757/2018.
In particolare dovranno essere comunicati:
– i dati identificativi del cedente/prestatore,
– I dati identificativi del cessionario/committente;
– la data del documento comprovante l’operazione,
– la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
La comunicazione di cui si è detto è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.
6 GLI INTERMEDIARI
6.1 Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario. Il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore “l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione del SdI1. Gli intermediari di cui ai periodi precedenti possono essere anche soggetti diversi da quelli individuati dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. (i professionisti).
6.2 La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate dei singoli operatori è consentita anche agli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente. La delega può essere conferita e revocata dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito web dell’Agenzia delle entrate o presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate stessa. L’intermediario delegato al predetto servizio è abilitato anche alla consultazione dei dati delle fatture transfrontaliere dei dati rilevanti ai fini IVA.
CARBURANTI
Dal primo gennaio 2019, per l’acquisto del carburante presso i distributori stradali, per l’esercizio dell’attività aziendale, sarà cura del professionista o dell’impresa comunicare, al momento del rifornimento, le informazioni essenziali per l’emissione della fattura elettronica.
Nell’elenco, sotto riportato, sono presenti i dati da comunicare per l’emissione della fattura elettronica:
- ragione sociale per la società oppure nome e cognome per il professionista;
- indirizzo di residenza o domicilio fiscale;
- partita IVA;
- PEC o codice univoco.
Molti sono gli interrogativi posti su quali saranno le modalità operative da attuare affinché sia possibile comunicare, rapidamente, al gestore della stazione di servizio i dati per l’emissione della fattura e infatti si stanno ipotizzando sistemi che possano consentire un’acquisizione “ottica” dei dati indispensabili per la fatturazione, una soluzione potrebbe essere rappresentata da un QR code, strutturato, che contiene tutti i dati dell’acquirente.
Parimenti nel caso in cui il rifornimento è effettuato dall’amministratore o da un dipendente che utilizzano l’autovettura aziendale (sia per esigenze aziendali, sia nel caso di autovettura concessa in uso – fringe benefit) questi ultimi dovranno fornire al benzinaio i dati della società per ottenere la fattura elettronica.
Se il rifornimento viene effettuato da un soggetto privato (non titolare di partita IVA), anche nell’ipotesi in cui utilizzi l’auto propria per ottenere un rimborso chilometrico dalla società, quest’ultimo non dovrà richiedere alcuna fattura elettronica.
gianni gargano
Lascia un commento