il regolamento n. 604/2018 – novità e chiarimenti
Con la nota prot. 55972/RU del 24 maggio 2018 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha illustrato le novità introdotte dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2018/604 della Commissione del 18.04.2018, con il quale sono state apportate delle modifiche ad alcune disposizioni contenute nel Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2447 in tema di origine preferenziale delle merci.
In primo luogo, dando attuazione alle raccomandazioni della Commissione Europea, con il citato Regolamento viene, di fatto, ripristinata la norma di cui all’abrogato articolo 136 del Codice Doganale Comunitario, che estendeva ai prodotti ottenuti da merci vincolate al regime della trasformazione sotto controllo doganale (regime inglobato nel Perfezionamento Attivo a far data dal 01.05.2016) il trattamento preferenziale previsto per queste ultime.
Alla luce delle nuove norme l’origine preferenziale cui hanno diritto le merci vincolate al regime del Perfezionamento attivo deve riconoscersi anche ai prodotti ottenuti dalla lavorazione se per questi ultimi è previsto lo stesso trattamento preferenziale dei prodotti vincolati al regime.
Questa disposizione si applica, con effetto retroattivo, a far data dal 1 maggio 2016 e, pertanto, anche alle operazioni già effettuate.
Sul punto risultano di particolare interesse:
- il 4° “considerando” al Regolamento che afferma la necessità di stabilire “norme volte ad agevolare lo stabilimento nell’Unione dell’origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale. Poiché tali norme mirano a evitare agli operatori economici interessati le conseguenze avverse e non intenzionali della fusione nel Codice del regime di Trasformazione sotto controllo doganale con il regime del Perfezionamento Attivo, esse dovrebbero applicarsi retroattivamente alla data di applicazione del codice”;
- l’articolo 1 del Regolamento che al paragrafo 3, modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2447 inserendovi l’art. 69 bis, rubricato “Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale”, che riconosce, al paragrafo 1, che merci terze, aventi carattere originario preferenziale nell’ambito di un regime preferenziale tra l’Unione europea e Paesi terzi, sono vincolate al regime del Perfezionamento Attivo, i prodotti trasformati da esse ottenuti sono, al momento dell’immissione in libera pratica, ritenuti avere lo stesso carattere originario preferenziale di dette merci (ripristinando, di fatto, l’esenzione tariffaria di cui all’abrogato art. 136 del CDC);
- l’articolo 4 che, come detto, riconosce la retroattività al 1° maggio 2016 del trattamento preferenziale di cui all’alinea precedente.
Con il Regolamento in commento, poi, viene modificato l’articolo 68[1] del RE, al fine di specificare con maggiore chiarezza quali disposizioni riguardanti le norme di origine SPG (Sistema delle Preferenze Generalizzate) siano pertinenti e, perciò, applicabili, mutatis mutandis, anche ai fini della registrazione degli operatori fuori dell’ambito SPG.
Le norme applicabili sono:
l’articolo 80, rubricato “Banca dati degli esportatori registrati: obblighi delle autorità”;
l’articolo 82, rubricato: ”Banca dati degli esportatori registrati: diritti di accesso alla banca dati”;
l’articolo 83, rubricato: “Banca dati degli esportatori registrati: protezione dei dati”;
l’articolo 84, rubricato: “Obblighi di notifica applicabili agli Stati membri ai fini dell’applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX)”;
l’articolo 86, rubricato: “Domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato”;
l’articolo 87, rubricato: “Banca dati degli esportatori registrati: misure pubblicitarie”;
l’articolo 89, rubricato: “Radiazione dall’elenco degli esportatori registrati”;
l’articolo 91, rubricato: “Obblighi degli esportatori”.
Inoltre è stato abrogato il paragrafo 3 dell’articolo 68 in commento che prevedeva “l’obbligo per la Commissione di fornire a un paese terzo con il quale l’UE ha un regime preferenziale, gli indirizzi delle autorità doganali responsabili del controllo delle dichiarazioni di origine”, in quanto tale obbligo è già contenuto negli accordi preferenziali stipulati dall’Unione Europea.
E’ stato, inoltre, abrogato il paragrafo 5 che conteneva le disposizioni inerenti al periodo transitorio (terminato lo scorso 31 dicembre) “in cui era consentito a un esportatore non registrato al sistema REX, ma con status di esportatore autorizzato nell’UE, di compilare un documento relativo all’origine”.
Ancora è stata introdotta (articolo 68, par. 6) l’esenzione dalla presentazione di una dichiarazione di origine per le piccole spedizioni che sono oggetto di importazioni e che non hanno carattere commerciale è stato previsto e la dispensa per l’esportatore dal requisito della firma di un documento relativo alla firma, qualora ciò sia previsto dal regime preferenziale relativo.
Il Regolamento in commento, poi, intervenendo sull’articolo 80 del RE, modifica leggermente la procedura di registrazione degli operatori al sistema REX. Infatti ora sono previsti due canali distinti e due distinti moduli di domanda da utilizzare rispettivamente dagli esportatori dei paesi beneficiari SPG (allegato 22-06) e dagli esportatori, o se del caso dai rispeditori, degli Stati membri dell’UE (allegato 22-0 bis).
Infine il Regolamento di che trattasi, riformulando l’articolo 69 del RE, ora rubricato “Sostituzione del documento relativo all’origine rilasciato o compilato fuori dall’ambito SPG dell’Unione” introduce alcune novità in tema di sostituzione delle prove di origine preferenziale ed in particolare la possibilità che un documento relativo all’origine possa essere sostituito, a determinate condizioni, da uno o più documenti sostitutivi al fine di inviare i prodotti, o parte di essi, il altri paesi nell’UE.
Studio Gargano
Vincenzo Guastella
Francesco Pagnozzi
[1] Se l’Unione ha un regime preferenziale con un paese terzo in base al quale l’esportatore può compilare un documento relativo all’origine conformemente alla legislazione pertinente dell’Unione, un esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione può chiedere di essere registrato a tal fine. Gli articoli 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 e 91 del presente regolamento si applicano mutatis mutandis.
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