Ancora sulla prescrizione dei diritti doganali
Ancora una volta il primo maggio 2016 deve essere considerato una linea di demarcazione.
Questa volta qualora si tratti di termine entro il quale i diritti doganali possono essere richiesti.
Della prescrizione insomma.
Fino al 30 aprile 2016, vigente il Codice Doganale Comunitario, c’era una miscela esplosiva tra le disposizioni, appunto, del CDC, che indicavano in tre anni il termine ordinario di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali, salvo che l’obbligazione doganale fosse sorta a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, e la norma nazionale, l’articolo 84 del TULD, che ne sospendeva i termini, fino al momento in cui l’eventuale azione penale potesse ritenersi estinta e, cioè, all’infinito.
Ne derivava che, di fatto, l’Amministrazione poteva, anche dopo la scadenza del triennio, legittimamente trasmettere una notizia di reato e riaprire, così, i termini per l’accertamento dei diritti doganali scaturenti dalla notizia di reato. Questa situazione ingenerava incertezza di diritto.
La Cassazione, com’è noto, pose rimedio a questa situazione stabilendo che l’avviso di rettifica potesse essere notificato anche oltre la scadenza del triennio e, cioè, anche nei tre anni successivi a quello in cui il giudizio penale dovesse ritenersi cessato, alla condizione necessaria, però, che la notizia di reato fosse trasmessa nei tre anni successivi alla data di emissione della bolletta doganale. Ponendo, così, un limite alla incertezza del termine di prescrizione.
Il nuovo Codice Doganale dell’Unione non presenta la stessa incertezza del vecchio codice, in quanto all’articolo 103, 2° paragrafo stabilisce un termine certo entro il quale deve essere notificato la richiesta di maggiori diritti accertati, qualora il fatto costituisca reato.
Il termine va da cinque a dieci anni conformemente al diritto nazionale.
Ad oggi il termine fissato dal Ministero delle Finanze, per il tramite dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è di cinque anni decorrenti, sempre, dalla data della bolletta, venendo così meno l’incertezza del termine che caratterizzava il vecchio Codice e la valenza delle sentenza della Cassazione che vi avevano posto rimedio.
Nel nuovo CDU il termine è fissato in cinque, ma solo per le bollette emesse dal 1 maggio 2016.
Infine si rappresenta che può qualificarsi “notizia di reato” anche la trasmissione del rapporto dell’OLAF all’Agenzia delle Dogane (cfr. ordinanza Corte di Cassazione n. 616 depositata il 12.01.2018).
Gianni Gargano
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