Se estrae chi ha introdotto non deve prestare garanzia – La risoluzione 5/E del 16.01.18

12341104_10201225678240844_6261135705828833589_nSi segnala la Risoluzione 5/E del 16.01.2018 con la quale l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello di un contribuente, ha confermato che nel caso di beni introdotti in deposito IVA a seguito di immissione in libera pratica (art. 50 bis, comma 4, lett. b, DL 331/93) l’IVA dovuta all’estrazione (nel caso la merce sia destinata al consumo nel territorio dello Stato) deve essere assolta con il metodo del reverse charge e che, se chi estrae è lo stesso soggetto che ha introdotto, quest’ultimo non deve prestare la garanzia prevista dal 6° comma dell’articolo 50 bis del DL 331/93, ciò in quanto in tal caso i requisiti di affidabilità previsti dall’articolo 2 del DM 23.02.2017 si considerano sussistenti in capo al soggetto che procede all’estrazione.

Gianni Gargano

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