Le nuove istruzioni dell’Agenzia delle Dogane in tema di prescrizione dei diritti doganali
A seguito della nota prot. 51424/RU dell’8 giugno 2017, emessa dalla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, inviata a tutte le Direzioni Interregionali ed a tutti gli Uffici periferici, sono state riviste le istruzioni, in tema di termini per la comunicazione del debito derivante da obbligazione doganale, fornite con la precedente circolare 8/D del 19 giugno 2016.
In particolare la normativa in tema di prescrizione dell’obbligazione doganale vigente il CDC (Reg CEE n. 2913/92) prevedeva:
- in caso di obbligazione doganale sorta a seguito di fatti non aventi rilevanza penale che la comunicazione al debitore andava eseguita entro tre anni dall’insorgenza dell’obbligazione medesima (art. 221.3 del CDC);
- in caso di obbligazione doganale nascente a seguito di fatti penalmente rilevanti, che la comunicazione al debitore poteva essere eseguita anche successivamente al termine triennale dall’insorgenza dell’obbligazione (art. 221.4 del CDC), alle condizioni previste dalla normativa vigente nei singoli Stati membri.
In particolare, nell’ordinamento italiano, l’articolo 84, 3° comma, del TULD prevede che qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.
Vista l’indeterminatezza del termine previsto dal richiamato articolo 84 del TULD, la Suprema Corte di Cassazione, con una serie di sentenze (cfr. sentenze Corte di Cassazione nn. 19193/06, 19195/06, 19197/06, 21227/06, 20733/06, 22014/06, 9773/2010; 24674/2015) aveva stabilito che la comunicazione al debitore poteva essere effettuata successivamente al triennio dall’insorgenza dell’obbligazione doganale a condizione che la notizia di reato fosse stata trasmessa all’Autorità Giudiziaria entro il predetto termine triennale.
Con l’entrata in vigore (01 maggio 2016) del CDU – Reg. (UE) 952/2013 – è stato modificato il termine per la notifica al debitore della richiesta dei maggiori diritti derivante da obbligazioni sorte a seguito di un illecito penalmente rilevante, mentre nulla è cambiato per quanto riguarda le obbligazioni sorte a seguito di fatti non aventi rilevanza penale, per i quali è stato confermato il termine triennale (articolo 103.2 del CDU).
Il 2° paragrafo dell’articolo 103 del CDU, in particolare, prevede che quando “l’obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 é esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale”.
Nelle more dell’adozione dei provvedimenti legislativi volti a modificare l’articolo 84 del TULD, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare 8/D del 19.04.2016 ha ritenuto applicabile, nelle ipotesi di obbligazione doganale sorta a seguito di un atto penalmente rilevante, il termine minimo previsto dall’articolo 103, 2° paragrafo, del CDU, cioè cinque anni.
Sempre con la citata circolare 8/D del 19.04.2016 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva altresì disposto che: i) per le obbligazioni nascenti da fatti penalmente rilevanti[1] “accertate” prima del 1 maggio 2016, si doveva applicare la normativa del vecchio CDC; ii) per quelle accertate dopo quella data, invece, si dovevano applicare le disposizioni di cui al nuovo CDU (art. 103.2 del CDU). Per individuare le obbligazioni “accertate” prima del 1° maggio la Dogana aveva disposto di far riferimento alla data del processo verbale di constatazione. Pertanto, anche per le dichiarazioni doganali accettate prima del 1 maggio 2016, qualora le violazioni fossero state constatate successivamente a quella data, si doveva far riferimento alle nuove norme del Codice Doganale dell’Unione.
Con la nota prot. 51424 dell’8.06.2017 la Centrale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito di un ulteriore approfondimento della questione scaturito dall’esame di un caso specifico di applicazione dell’art. 221.4 del CDC affrontato d’intesa con l’Avvocatura Generale dello Stato, si rende ora necessario precisare le sopra richiamate istruzioni anche alla luce del principio fissato, in materia, dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 23/2/2006 relativa al caso C-201/04, ha mutato orientamento.
In particolare, facendo propri i principi dei Giudici Unionali, secondo cui una norma che regola l’operatività della decadenza/prescrizione del debito doganale, non può essere applicata retroattivamente alle obbligazioni sorte prima della sua effettiva entrata in vigore, l’Agenzia delle Dogane, con la nota in commento, in relazione ai contesti connessi ad un procedimento penale, ha definitivamente dettato le seguenti indicazioni:
- per le obbligazioni sorte prima dell’entrata in vigore del CDU (1 maggio 2016) si applicherà la disciplina recata dal previgente CDC, prendendo a riferimento non il più il momento dell’accertamento dell’obbligazione (come indicato nella circolare 8/D del 19.04.2016), bensì quello dell’ “insorgenza” della stessa;
- per le obbligazioni sorte dopo l’entrata in vigore del CDU (1 maggio 2016) si applicherà la disciplina di cui all’articolo 103 del CDU.
In ordine al momento in cui sorge l’obbligazione doganale si rappresenta che l’art. 77 (per quanto attiene i regimi dell’immissione in libera pratica e quello dell’ammissione temporanea) del CDU, stabilisce che l’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.
Gianni Gargano
[1] Per le obbligazioni doganali nascenti da fatti non aventi rilevanza penale, come detto il termine per la notifica degli avvisi di pagamento è rimasto invariato.
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