La nota n. 47763/RU – I chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane sulle novità in tema di ravvedimento operoso

Si segnala la recente nota prot. 47763/RU/2017 del 30.05.2017 11167668_10200551527547498_6723402773123175412_n, con la quale la centrale Direzione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito dei chiarimenti sulle novità legislative in tema di ravvedimento operoso introdotte dall’articolo 5, comma 1-bis, lettere a) e b), del  D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Con la citata nota l’Agenzia ha confermato quanto già anticipato su questo blog nell’articolo “Ora anche in dogana il ravvedimento operoso si può fare anche dopo il processo verbale di constatazione“, pubblicato il 23 marzo u.s.

La nota in questione non affronta la determinazione della sanzione qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 472/97  – riduzione fino alla metà del minimo —  eppure avverte che il ravvedimento operoso non è più praticabile quando già sia stato notificato l’atto di contestazione o altro “Avviso” impugnabile”

Se in sede di PVC si riconoscono le condizioni per la concessione di quella riduzione il ravvedimento (che si applicherebbe sulla sanzione ridotta) diventa più leggero.

Notificato l’atto impugnabile la sanzione è determinata e non resta che la definizione agevolata con il pagamento del terzo (molto più onerosa del ravvedimento) ovvero l’impugnazione dell’atto con i rischi connessi.

Noi la discrasia l’abbiamo sempre rappresentata.

Sarebbe opportuno che anche il Ministero si pronunziasse.

Gianni Gargano.

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