Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sull’estrazione dei beni dai depositi IVA

Lo scorso 3 maggio l’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 55/E con la quale ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di estrazione dei beni dai depositi IVA per commercializzarli o utilizzarli in Italia.

In particolare l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, nell’individuare le estrazioni che beneficiano del reverse charge, l’articolo 50-bis, comma 6 del DL n. 331/1993 fa riferimento ai beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b) (immissione in libera pratica) ovvero “in forza di un acquisto intracomunitario” (lettera a) del medesimo comma 4). L’individuazione della corretta modalità di estrazione è, dunque, collegata all’origine del bene – rectius, all’operazione con la quale il bene è stato introdotto nel deposito. Di conseguenza, le successive cessioni di cui i beni possono essere stati oggetto durante il periodo di permanenza nel deposito IVA non incidono sull’individuazione della modalità di estrazione del bene medesimo, fermo restando che, in virtù di quanto espressamente previsto dal comma 6 in esame, la base imponibile sarà comunque costituita dal corrispettivo o valore dell’ultima di tali cessioni.

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