Deposito IVA – Risposte ad alcuni quesiti pervenuti in questi ultimi giorni
Si esporranno, qui di seguito, le risposte ad alcuni quesiti che ci sono pervenuti in questi ultimi giorni in relazione ad alcune operazioni effettuate ricorrendo all’istituto del deposito IVA.
I quesiti riguardano ipotesi in cui:
- l’INTRODUZIONE avviene sempre a seguito immissione in libera pratica di merce destinata ad essere introdotta in deposito IVA – articolo 50 bis, co. 4, lett. b), del D.L. 331/93;
- la merce, introdotta nel deposito IVA, ai sensi del citato comma 4, lett. b), del D.L. 331/93, .venga successivamente estratta, ai sensi del comma 6, dell’articolo 50 bis, del D.L. 331/93, per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato.
1) Soggetto AEO o Art. 90 che introduce ed estrae
All’atto dell’immissione in libera pratica il soggetto non deve prestare garanzia ai sensi dell’articolo 50 bis, co. 4, lett. b), 2° periodo, del D.L. 331/93.
All’estrazione egli, considerato che è lo stesso che ha introdotto la merce nel deposito IVA, non deve prestare la garanzia di cui all’articolo 50 bis, co. 6, del D.L. 331/93, e ciò ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a)[1], del D.M. 23.02.2017.
In ogni caso all’estrazione è tenuto, tuttavia, per disposizione del comma 6 dell’articolo 50 bis, del D.L. 331/93 (nel testo in vigore sin dal 13.07.2011), a comunicare al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta ed, tal fine, dovrà consegnargli:
- l’autofattura (ovvero la fattura integrata) per l’estrazione della merce dal deposito IVA integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili, ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia del registro di cui agli articoli 23/24 e 25 del D.P.R. 633/1792 da cui risulti l’avvenuta registrazione delle suddette fatture;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, rilasciata ai sensi degli artt.19 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.
2) Soggetto AEO o Art. 90 che estrae, senza averla precedentemente introdotta
Ipotizzando che il soggetto che procede all’estrazione non sia lo stesso che ha introdotto la merce, all’estrazione egli non dovrà prestare la garanzia di cui all’articolo 50 bis, co. 6, del D.L. 331/93, e ciò ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. b)[2], del D.M. 23.02.2017.
In ogni caso all’estrazione è tenuto, tuttavia, per disposizione del comma 6 dell’articolo 50 bis, del D.L. 331/93 (nel testo in vigore sin dal 13.07.2011), a comunicare al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta ed, tal fine, dovrà consegnargli:
- l’autofattura (ovvero la fattura integrata) per l’estrazione della merce dal deposito IVA integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili, ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia del registro di cui agli articoli 23/24 e 25 del D.P.R. 633/1792 da cui risulti l’avvenuta registrazione delle suddette fatture;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, rilasciata ai sensi degli artt.19 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.
3) Soggetto affidabile che introduce ed estrae
Soggetto non affidabile che introduce ed estrae
In entrambi i casi all’atto dell’immissione in libera pratica il soggetto deve prestare garanzia ai sensi dell’articolo 50 bis, co. 4, lett. b), del D.L. 331/93.
All’estrazione il soggetto non deve prestare la garanzia di cui all’articolo 50 bis, co. 6, del D.L. 331/93, e ciò ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a), del D.M. 23.02.2017, e ciò a prescindere che sia affidabile o meno ed a prescindere dalla data di inizio dell’attività.
In ogni caso all’estrazione è tenuto, tuttavia, per disposizione del comma 6 dell’articolo 50 bis, del D.L. 331/93 (nel testo in vigore sin dal 13.07.2011), a comunicare al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta ed, tal fine, dovrà consegnargli:
- l’autofattura (ovvero la fattura integrata) per l’estrazione della merce dal deposito IVA integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili, ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia del registro di cui agli articoli 23/24 e 25 del D.P.R. 633/1792 da cui risulti l’avvenuta registrazione delle suddette fatture;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, rilasciata ai sensi degli artt.19 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.
E ciò anche ai fini dello svincolo della garanzia prestata ex art. 50 bis, comma 4, lett. b) del D.L. 331/93, all’atto dell’immissione in libera pratica.
4) Soggetto affidabile che introduce
Soggetto non affidabile che introduce
In entrambi i casi all’atto dell’immissione in libera pratica il soggetto deve prestare garanzia ai sensi dell’articolo 50 bis, co. 4, lett. b), del D.L. 331/93.
5) Soggetto affidabile che estrae, senza aver introdotto
Ipotizzando che il soggetto che procede all’estrazione non sia lo stesso che ha introdotto la merce, egli non dovrà prestare la garanzia di cui all’articolo 50 bis, co. 6, del D.L. 331/93, ma presentare, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. del 23.02.2017, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24.03.2017, sulla sussistenza dei requisiti[3] previsti dall’articolo 2 del citato D.M.
Il gestore del deposito IVA dovrà trasmettere a mezzo PEC la dichiarazione ricevuta alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate o alle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano territorialmente competenti sulla base del proprio domicilio fiscale.
In ogni caso all’estrazione è tenuto, tuttavia, per disposizione del comma 6 dell’articolo 50 bis, del D.L. 331/93 (nel testo in vigore sin dal 13.07.2011), a comunicare al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta ed, tal fine, dovrà consegnargli:
- l’autofattura (ovvero la fattura integrata) per l’estrazione della merce dal deposito IVA integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili, ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia del registro di cui agli articoli 23/24 e 25 del D.P.R. 633/1792 da cui risulti l’avvenuta registrazione delle suddette fatture;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, rilasciata ai sensi degli artt.19 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.
6) Soggetto non affidabile che estrae, senza aver introdotto
Ipotizzando che il soggetto che procede all’estrazione non sia lo stesso che ha introdotto la merce, egli dovrà prestare la garanzia di cui all’articolo 50 bis, co. 6, del D.L. 331/93, secondo le modalità stabilite dall’art. 38-bis, comma 5, del DPR n. 633/72, a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta e per la durata di sei mesi dalla data di estrazione.
Copia della garanzia dovrà essere consegnata da parte del soggetto che procede all’estrazione al gestore del deposito IVA.
In ogni caso all’estrazione è tenuto, tuttavia, per disposizione del comma 6 dell’articolo 50 bis, del D.L. 331/93 (nel testo in vigore sin dal 13.07.2011), a comunicare al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta ed, tal fine, dovrà consegnargli:
- l’autofattura (ovvero la fattura integrata) per l’estrazione della merce dal deposito IVA integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili, ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia del registro di cui agli articoli 23/24 e 25 del D.P.R. 633/1792 da cui risulti l’avvenuta registrazione delle suddette fatture;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, rilasciata ai sensi degli artt.19 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.
[1] 1. I requisiti di cui all’art. 2, comma 1, si considerano sussistenti in capo ai soggetti che procedono all’estrazione qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
- a) il soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito IVA coincide con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA;
[2] 1. I requisiti di cui all’art. 2, comma 1, si considerano sussistenti in capo ai soggetti che procedono all’estrazione qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
….
- b) il soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito IVA e’ un soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, oppure e’ esonerato ai sensi dell’art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
[3] 1. Per i soggetti che procedono all’estrazione di beni introdotti nel deposito IVA ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 331 del 1993, l’imposta e’ dovuta a norma dell’art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora sussistano i seguenti requisiti, connessi ad elementi soggettivi di affidabilità del contribuente:
- a) presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione;
- b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione;
- c) assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non e’ stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione di estrazione;
- d) assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, a carico
del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dall’art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Gianni Gargano
Francesco Pagnozzi
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