La mancanza di diligenza delle autorità doganali nazionali può dare luogo a una situazione particolare che giustifica lo sgravio di un’obbligazione doganale

Si riporta il Comunicato Stampa della Corte di Giustizia Europea n. 30/12, emesso a commento della sentenza resa nella causa C- 506/09 P Portogallo / Transnáutica – Transportes e Navegação SA.

La mancanza di diligenza delle autorità doganali nazionali può dare luogo a una situazione particolare che giustifica lo sgravio di un’obbligazione doganale

Ciò avviene quando le citate autorità accettano una garanzia insufficiente a coprire l’obbligazione doganale derivante da un insieme di operazioni di transito comunitario esterno

Ogni merce non comunitaria che entra nel territorio dell’Unione europea deve essere, in linea di principio, sdoganata già al suo arrivo. Al fine di non intasare le frontiere dell’Unione e di consentire uno sdoganamento prossimo all’impresa destinataria delle merci, il codice doganale dell’Unione[1]permette di sottoporre al regime del transito comunitario esterno tali merci.

In applicazione di tale regime, le merci possono circolare sotto vigilanza doganale nel territorio doganale ed essere immesse in libera pratica, in particolare mediante pagamento di dazi all’importazione, solo presso l’ufficio doganale di destinazione. L’obbligazione doganale all’importazione sorge qualora, durante il transito, le merci siano sottratte alla vigilanza doganale.

Tuttavia, un rimborso o uno sgravio dell’obbligazione doganale che consegue all’importazione delle merci può essere giustificato da una situazione particolare derivante da circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato.

Al fine di assicurare il pagamento dell’obbligazione doganale che potrebbe sorgere sulla merce che beneficia di un regime di transito comunitario esterno, il titolare del regime (come, a titolo di esempio, il trasportatore) deve prestare una garanzia. A tale proposito, le autorità doganali permettono che venga costituita una garanzia globale per più operazioni che comportino o possano comportare il sorgere di un’obbligazione doganale. Tuttavia, quando le autorità doganali constatano che la garanzia prestata non assicura o non assicura più l’effettivo o integrale adempimento dell’obbligazione doganale, esse esigono che il titolare fornisca, a sua scelta, una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione della garanzia iniziale.

La Transnáutica – Transportes e Navegação SA è una società portoghese di trasporti su strada. Nel periodo compreso tra il 14 aprile e il 12 ottobre 1994 l’ufficio doganale di Xabregas (Portogallo) ha rilasciato, in quanto ufficio doganale di partenza, 68 dichiarazioni di transito in favore di tale società ai fini dell’immissione in circolazione, nel territorio doganale dell’Unione, di 64 forniture di tabacco e 4 forniture di alcool etilico rientranti nel regime di transito comunitario esterno.

Conclusa l’operazione di transito sono state rilevate talune irregolarità. Le autorità portoghesi hanno quindi chiesto alla Transnáutica, da un lato, di fornire la prova del fatto che essa avesse agito regolarmente e legittimamente nell’ambito della procedura di transito e, dall’altro, di pagare le obbligazioni doganali corrispondenti.

Non essendo stata a conoscenza di tali operazioni di transito, la Transnáutica ha scoperto che uno dei suoi dipendenti aveva agito a fini di frode firmando, a sua insaputa, talune dichiarazioni di transito per operazioni di contrabbando. Il dipendente di cui trattasi è stato licenziato e, in seguito, dichiarato colpevole di appropriazione indebita continuata. Per quanto riguarda la Transnáutica, l’indagine penale avviata a suo carico è stata archiviata in ragione del fatto che essa ignorava le azioni del proprio dipendente e che i suoi rappresentanti non erano implicati in tale frode.

Nel novembre 2003 la Transnáutica ha chiesto il rimborso e lo sgravio dell’obbligazione doganale derivante dall’importazione delle 68 forniture di cui trattasi. Il 6 luglio 2005 la Commissione europea ha respinto la domanda della Transnáutica.[2]Infatti, essa ha ritenuto che detta società non si trovasse in una situazione particolare che giustificasse lo sgravio e il rimborso dell’obbligazione doganale.

Nell’ottobre 2005 la Transnáutica ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunale. Quest’ultimo, con sentenza del 23 settembre 2009[3],3 ha annullato la decisione della Commissione. Infatti, il Tribunale ha considerato che le autorità doganali portoghesi avevano accettato, per le 68 dichiarazioni di transito in esame, una garanzia insufficiente. Quindi, se le autorità doganali portoghesi avessero verificato, al momento del rilascio delle dichiarazioni in esame, che l’importo dei dazi e delle altre imposizioni che potevano sorgere per ogni carico fosse coperto dalla garanzia globale fornita dalla Transnáutica, non si sarebbe potuto rilasciare le 68 dichiarazioni. Tale mancanza di diligenza ha collocato la Transnáutica in una situazione particolare che va oltre l’ordinario rischio commerciale legato alla sua attività economica.

In tale contesto il Portogallo ha impugnato tale sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Nella sua sentenza odierna la Corte respinge l’impugnazione e conferma la sentenza del Tribunale che annulla la decisione della Commissione. Infatti, la Corte ritiene che il Tribunale poteva legittimamente considerare che la mancanza di diligenza da parte delle autorità doganali portoghesi, la quale ha condotto all’inefficacia delle procedure di controllo messe in atto dalla Transnáutica, ha dato luogo a una situazione particolare che giustifica lo sgravio dell’obbligazione doganale.

In via preliminare, la Corte rileva che l’azione e il controllo delle autorità doganali nazionali competenti sono essenziali, non solo al momento della costituzione del certificato di garanzia, bensì anche ogni volta che una garanzia globale, destinata a effettuare e coprire diverse operazioni di transito, venga costituita. Di conseguenza, sebbene il codice doganale non comporti l’obbligo formale di controllare l’adeguatezza della garanzia globale, spetta alle autorità doganali competenti adottare tutte le misure necessarie qualora rilevino un divario tra l’importo della garanzia costituita e il totale dei dazi che sono dovuti per un determinato insieme di operazioni di transito.

Inoltre, la Corte conferma la conclusione del Tribunale secondo la quale la garanzia richiesta dalle autorità doganali nel caso di specie era inadeguata. A tale proposito la Corte rileva che la garanzia globale effettivamente costituita non ha mai coperto più del 7,29% dei dazi dovuti, mentre l’importo di quest’ultima avrebbe dovuto, almeno, coprirne il 30%.

Peraltro, la Corte conferma il ragionamento del Tribunale riguardante il nesso di causalità fra, da un lato, l’assenza di vigilanza da parte delle citate autorità, la quale ha avuto come conseguenza il fatto che le operazioni di transito sono sfuggite alle misure di controllo previste dalla normativa applicabile e, dall’altro, l’esistenza di una situazione particolare. Su tale punto la Corte precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dal Portogallo, il Tribunale non ha determinato l’esistenza di un nesso di causalità fra l’errore di calcolo dell’importo della garanzia globale e il sorgere di un’obbligazione. Infatti, il Tribunale ha esaminato se i fatti all’origine della controversia potessero dare luogo ad una «situazione particolare» che giustifica lo sgravio dell’obbligazione doganale. Così facendo, se le autorità doganali avessero adempiuto ai loro obblighi nel calcolo dell’importo della garanzia globale da costituire, ne sarebbe derivato che le 68 dichiarazioni di transito non sarebbero potute essere rilasciate e che, quindi, l’insieme delle transazioni, giudicate poi fraudolente, non avrebbe mai avuto luogo.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Giovanni Gargano

Francesco Pagnozzi


[1] Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

[2] Decisione REM 05/2004 della Commissione, con la quale si negano il rimborso e lo sgravio di taluni dazi all’importazione alla Transnáutica – Transportes e Navegação SA.

[3] Causa Transnáutica – Transportes e Navegação SA/Commissione (T-385/05, in francese).

Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

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