Il rappresente fiscale all’estrazione così deve fare

Ipotesi di Immissione in libera pratica posta in essere da un soggetto estero identificato direttamente, ovvero tramite un suo rappresentante fiscale con introduzione in deposito IVA e che provveda all’estrazione della merce dal deposito per poi cederla ad  un soggetto passivo stabilito in Italia.

Successivamente all’immissione in libera pratica, nel caso in cui la merce venga estratta per l’immissione in consumo nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale del soggetto non residente (o il soggetto straniero identificato direttamente) dovrà emettere autofattura, che dovrà essere registrata, con il metodo del reverse charge, nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti con l’esposizione dell’IVA.

Poiché la successiva cessione dal rappresentante fiscale (o dal soggetto non residente identificato direttamente), al soggetto passivo stabilito in Italia, si considera non soggetta all’imposta in quanto, ai sensi dell’art. 17, 2° comma, del decreto IVA,  il rappresentante fiscale (ovvero il soggetto estero identificato direttamente) non può esercitare il diritto alla detrazione per l’imposta assolta sugli acquisti relativi a quelle cessioni.

Infatti l’articolo 19, 2° comma dello stesso decreto Iva, recita:

non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni…………o comunque non soggetta all’imposta”

Tutto ciò si traduce nei seguenti comportamenti che i soggetti indicati (rappresentanti fiscali o soggetti direttamente identificati) dovranno tenere:

  1. All’estrazione dovranno emettere autofattura ovvero fattura integrata (nelle ipotesi delle vendite a catena nel deposito) da registrare nel registro degli acquisti ed in quello delle fatture emesse. L’iva indicata nel registro degli acquisti non potrà essere compensata con quella indicata nel registro delle fatture emesse che, perciò, dovrà essere versata interamente, mentre quella indicata nel registro degli acquisti resterà a credito, salvo il diritto a chiedere il rimborso;
  2. La vendita successiva dai soggetti indicati al soggetto passivo stabilito in Italia è operazione fuori del campo d’applicazione dell’imposta ed il documento emesso per documentare la vendita dovrà essere registrata, dall’acquirente, con il metodo dell’inversione contabile (reverse charge) ai sensi dell’art. 17 – 2 comma del decreto IVA.,

 

Sul punto la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 89/E del 25 agosto 2010 così recita: “È da ritenere quindi che a nessun adempimento sia tenuto il cedente o prestatore non residente, anche se ivi identificato nel territorio dello Stato; ciò, in particolare, esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all’emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano.

Le norme fin qui citate non escludono, tuttavia, che in relazione ad una cessione interna il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa – per proprie esigenze – emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini dell’IVA, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.”

Ipotesi di Immissione in libera pratica posta in essere da un soggetto estero identificato direttamente, ovvero tramite un suo rappresentante fiscale con introduzione in deposito IVA e successiva cessione interna ad un soggetto passivo non stabilito in Italia o ad un privato.

Viceversa, il soggetto (rappresentante fiscale, ovvero soggetto non residente identificato direttamente) che ha provveduto all’estrazione della merce dal deposito IVA secondo le modalità esposte, qualora successivamente all’estrazione venda la merce ad un cessionario soggetto passivo non stabilito in Italia, ovvero ad un privato (italiano o straniero), dovrà emettere fattura con addebito d’imposta e, in tal caso, potrà portare in detrazione l’imposta indicata nel registro degli acquisti al momento di registrazione dell’autofattura. Ciò in quanto, in questa seconda ipotesi, egli pone in essere operazioni rilevanti ai fini dell’imposta e può esercitare il diritto alla detrazione per l’imposta assolta sugli acquisti relativi.

gianni gargano

francesco pagnozzi

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