L’indicazione del “Made in” non è obbligatoria

La III Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37818 del 25.102010, è tornata sul tema dell’etichettatura commerciale dei prodotti e sull’utilizzo, da parte del titolare, di marchi italiani su prodotti fabbricati in un altro paese.

In particolare gli Ermellini hanno affermato che “per provenienza ed origine della merce non deve intendersi (ad eccezione delle specifiche ipotesi previste espressamente dalla legge) la provenienza della stessa da un certo luogo di fabbricazione, totale o parziale, bensì la sua provenienza da un determinato imprenditore che si assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione e si rende garante della qualità del prodotto nei confronti degli acquirenti.”

made in


I Giudici hanno anche ribadito che quando il marchio corrisponde effettivamente alla ditta che si assume la responsabilità e la garanzia della qualità della merce, è irrilevante che chi lo appone sia il produttore, ovvero il semplice importatore della stessa, dato che egli garantisce, comunque, la qualità della merce nei confronti degli eventuali acquirenti.

Diverso è il caso in cui l’imprenditore, oltre al proprio marchio o all’indicazione della località in cui ha la sede, apponga sulla merce anche una dicitura attestante che il prodotto è stato fabbricato in Italia, ovvero in un paese diverso di effettiva produzione (da individuare secondo le regole dettate dal Codice Doganale Comunitario). In tali ipotesi si configura, l’ipotesi prevista dall’art. 4, comma 49, della Legge 350/2003 (falsa apposizione del marchio Made in Italy), mentre nel secondo caso il comportamento sarà in ogni caso punibile ai sensi dell’art. 517 del Codice Penale.

In tal caso non ha più importanza la circostanza che la merce proviene da un determinato imprenditore che ne garantisce la qualità, ma il fatto che la fallace indicazione della provenienza della merce è, in ogni caso, idonea ad ingannare l’acquirente.

Tra l’altro sempre nella sentenza in commento si ribadisce che, mentre l’indicazione di un luogo di fabbricazione diverso da quello effettivo costituisce reato alla luce delle disposizioni dette, non c’è alcuna disposizione di legge che obblighi l’imprenditore ad indicare il luogo di fabbricazione effettivo del prodotto.

Una norma che imponesse un tale obbligo, si legge sempre nella sentenza, comporterebbe una disparità di trattamento tra gli imprenditori nazionali e quelli comunitari.

Infatti, considerato che all’interno della Comunità vige il principio che il prodotto che può essere venduto in uno Stato membro deve poter liberamente essere commercializzato in tutti i paesi dell’Unione,  l’operatore nazionale si troverebbe discriminato dovendo indicare il luogo di origine, obbligo non imposto ad un operatore comunitario che potrebbe, invece, liberamente vendere i proprio prodotti in Italia.

Da tale principio derivano anche la modifiche apportate alla legge 350/2003 dal D.L. 135/2009, nel quale è stato inserito l’art. 49 bis, che attualmente prevede: “costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000”.

Perciò, allo stato, vige l’obbligo dell’indicazione dell’origine estera del prodotto solo nel caso in cui l’uso di un marchio potrebbe indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia “Made in Italy”, in ogni caso non è obbligatorio indicare l’effettivo paese di produzione, essendo sufficienti altre indicazioni che mettano il consumatore in grado di capire che i prodotti non sono fabbricati in Italia, ovvero un’attestazione sulle informazioni che verranno fornite in sede di vendita dei prodotti sull’effettiva origine delle stesse.

In ogni caso la violazione di tali norme non costituisce reato ma un semplice illecito amministrativo.

gianni gargano

francesco pagnozzi

Clicca qui per scaricare il testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 37818 del 25.102010.

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